Con pronuncia nr. 332/2010, depositata il 24.11.2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 57, commi 1,2,3 della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009 n. 31, che era stata contrabbandata dal Presidente Gian Mario Spacca e da alcuni Sindaci e Consiglieri Regionali gabbati come la “soluzione politica finale e definitiva” per l’annosa vicenda dell’inceneritore di biomasse di Schieppe di Orciano.
Sin dalla sua emanazione il Coordinamento dei comitati aveva denunciato l’imbroglio perpetrato dalla Giunta Regionale, per fini palesemente e meramente elettorali, ai danni di cittadini ed Enti locali del territorio, che da 6 anni si battono contro la realizzazione dell’impianto; evidente era infatti apparsa l’illegittimità costituzionale della norma.
Con la recente pronuncia, finalmente, la Corte Costituzionale ha definitivamente cassato la legge, che, lungi dal porre la parola fine alla vicenda di Schieppe, nascondeva insidie ben più gravi, quali quelle palesate dagli atti depositati presso la Suprema Corte dalla Giunta Regionale stessa: “il legislatore regionale ha fissato una volta per tutte le condizioni e le caratteristiche degli impianti alimentati a biomasse in presenza delle quali il rilascio della relativa autorizzazione deve considerarsi automatico, eliminando in via generale e astratta, per gli impianti dotati di determinati requisiti, qualunque potere discrezionale dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione e anche il potere della medesima autorità di imporre specifiche prescrizioni per la realizzazione e l’esercizio del singolo impianto. Rimarrebbe del tutto impregiudicata la possibilità di autorizzare secondo le ordinarie procedure amministrative gli impianti che non presentino quei requisiti”.
In altri termini, la Regione Marche, con questa legge, da un lato intendeva autorizzare gli impianti al di sotto dei 5 Mw termici, in via automatica, con la pretesa di far venir meno ogni potere discrezionale e la possibilità di imporre prescrizioni da parte dell’autorità procedente (Provincia) e, di conseguenza, degli enti locali coinvolti dagli impatti; dall’altro si prefiggeva di autorizzare, secondo le ordinarie procedure amministrative, gli impianti con potenze superiori e caratteristiche diverse da quelle indicate nella legge.
Ecco perché i funzionari Piccinini, Mariani e Minetti, come risulta dagli atti del Consiglio Regionale, hanno scientemente e deliberatamente deciso, con l’avallo del “portavoce” all’ambiente Sandro Donati e del contraddittorio Gian Mario Spacca, di disattendere e disapplicare, per tutto il periodo di sua vigenza, l’art. 57 della Legge Regionale 31/2009, opponendo netto rifiuto, mai contestato dalla Giunta, alla chiusura dei procedimenti inerenti l’impianto di Schieppe.
La recente pronuncia di incostituzionalità, finalmente, riporta il Presidente Spacca e i tre funzionari di fronte alle proprie responsabilità: l’avvenuta emanazione dell’A.I.A. 24/ DP4 del 29.11.2004 e del Giudizio di Compatibilità Ambientale 4/VAA_08 del 12.12.2006, dell’Autorizzazione Paesaggistica nr. 45/VAA_08 del 14.04.2008 in condizioni di palese illegittimità; l’inerzia di fronte a fatti e circostanze che avrebbero imposto, e tuttora impongono, la revoca in via di autotutela degli atti menzionati.
Tanto risulta anche dalle recenti deliberazioni di tredici Consigli Comunali della vallata e, ci auguriamo, emergerà dalla discussione di tali atti in Consiglio Provinciale e in Consiglio Regionale, che l’Assessore all’Ambiente della Provincia Tarcisio Porto e il Consigliere Regionale Elisabetta Foschi si sono impegnati ad interessare della vicenda nel corso della recente assemblea del 29 u.s.
I Cittadini ed il Coordinamento, da parte loro, promuoveranno una precisa azione di responsabilità, nei confronti delle Autorità elettive e dei funzionari coinvolti. I Sindaci e la Provincia saranno invitati a tutelarsi, anche in sede giudiziaria, contro comportamenti così lesivi dei diritti dei Cittadini e del territorio.
Coordinamento dei Comitati di difesa delle valli del Metauro, Cesano e Candigliano
CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 332-2010
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