“Il fine giustifica i mezzi”, ce lo avevano già detto in altre occasioni, e la costruzione di leggi fatte ad hoc per assecondare gli interessi finanziari e i disegni industriali di pochi oligarchi è cosa nota in Italia, un paese martoriato da una cementificazione generale, un paese in cui le scelte di pochi pesano sull’ambiente, sulla salute, sul paesaggio, patrimonio di tutti.
E’ accaduto che, nonostante le proteste delle associazioni interessate, molti comitati e associazioni, letta la proposta della nuova legge regionale sulla VIA, si siano immediatamente attivati per comunicare agli organi regionali la propria contrarietà verso un disegno gravemente lesivo dei diritti dei cittadini e delle prerogative degli Enti locali, accentratore, e in molti punti in contrasto con l’applicazione delle direttive europee.
E così, nell’ottobre 2011, Italia Nostra – Sezione di Pesaro e Fano – Pesaro, il Coordinamento Provinciale dei Comitati Pesaresi, l’associazione Marche per Rifiuti Zero, il comitato C.I.T.A.S. di Barchi (PU)e il Comitato Sviluppo Sostenibile Valcesano – Mondavio (PU) avevano comunque presentato una serie di emendamenti, ora, a leggere la Proposta n.139 già passata al vaglio delle Commissioni permanenti e del Consiglio delle autonomie locali, in pratica tutti rigettati.
In sostanza, con il pretesto di adeguare la normativa regionale alla disciplina nazionale e comunitaria, l’Assemblea Legislativa della Regione Marche si appresta ad approvare una legge che stravolge le procedure per il rilascio di autorizzazioni alle attività e agli impianti particolarmente impattanti.
Eccone alcuni punti salienti:
- In contrasto con la normativa nazionale e comunitaria vigente gli Enti locali, ovvero i Comuni interessati dagli impatti dell’attività proposta, esprimeranno dei meri “contributi istruttori” anziché delle “DETERMINAZIONI”, al pari dell’ARPAM o del Corpo Forestale dello Stato! L’autorità procedente, ovvero il funzionario regionale o provinciale, a seconda della competenza, una volta raccolti detti “contributi istruttori”, avrà facoltà di valutarli ed a lui spetterà la decisione di rilasciare o meno l’autorizzazione! Una palese violazione delle funzioni e delle prerogative attribuite ai Comuni e ai Sindaci.
- Anziché assicurare il coordinamento delle fasi analoghe fra i vari procedimenti VAS, VIA, AIA, Autorizzazione Paesaggistica, per evitare la sovrapposizione di fasi identiche nei vari procedimenti e garantirne la celerità, la proposta di legge regionale prevede il rilascio di un unico provvedimento che, come noto attiene a materie completamente diverse. Basti pensare che persino la disciplina nazionale tiene distinte le procedure di rilascio delle autorizzazioni ambientali (Disciplinate dal codice dell’ambiente D.L.vo 152/06) da quelle per le autorizzazioni paesaggistiche (Normate dal D.L.vo 42/2004, proprio in virtù della specificità delle materie.
- Curiosa è anche la circostanza che si continui ad eludere la “Valutazione di Impatto Sanitario” e che si perseveri nell’escludere dalla valutazione dei progetti strutture quali l’ASUR Marche, cui dovrebbe spettare il compito di verificare che gli impatti e le emissioni, singolarmente e cumulativamente con le attività avviate nella zona di interesse o comunque approvate, non determinino un pericolo per la salute. E dire che è previsto il parere del Corpo Forestale dello Stato per quanto attiene alla vegetazione!
- Gli oneri istruttori, ovvero i cospicui importi versati dalle ditte proponenti non verranno in parte rimessi ai Comuni, che continueranno a dover effettuare l’attività istruttoria e le azioni a salvaguardia del territorio e dei cittadini a proprie spese. Un “raffinato” disincentivo all’”ingerenza” degli Enti locali nelle decisioni dei pochi funzionari regionali e provinciali preposti!
Fin qui la proposta di legge scritta, guarda caso, da coloro che dovranno applicarla, ovvero dai funzionari dell’Ufficio Ambiente della Regione Marche – P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali che, è il caso di dire… pretendono di suonarsela e cantarsela! Peggiorative le modifiche apportate dalle Commissioni permanenti. Basti pensare che il deposito del progetto sottoposto a procedura di verifica di VIA, secondo le commissioni, dovrà essere effettuato non più in tutti i comuni interessati dagli impatti dell’attività, com’è stato finora, bensì solo in qui comuni in cui ricade anche parzialmente l’attività stessa.
Si tratta di un vero e proprio colpo di mano, che accentra in Regione il governo di ogni fetta di territorio … ma ecco che i nostri oligarchi si organizzano per scendere a valle e spiegare a noi, imbelli cittadini, le loro decisioni: la proposta di legge prevede infatti anche delle assemblee aperte a tutti durante le quali i progetti (da approvare) verrebbero spiegati al popolino. Grazie, governatore, grazie funzionari! Grazie anche di averci fatto capire a chi servirà presto questa legge, facciamo un esempio: è notizia di questi giorni che la società Indipendent Energy solutions ha presentato richiesta ministeriale per ottenere l’autorizzazione a stoccare biossido di carbonio nel fondale marino compreso tra Fano e Senigallia … e cosa scopriamo nell’allegato A1 del disegno di legge 139, che verrà discusso in Regione martedì? Che una modifica ai testo include in tali procedure semplificate “gli impianti per la cattura di flussi di CO2”, e all’allegato A2 sono inseriti gli “oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico”. Sembrerebbe una maggior tutela, il fatto che dette attività vengano sottoposte a VIA, ma, al contrario, l’intento pare proprio quello di sottrarre la decisione su detti impianti agli Enti locali e alle comunità interessate.
CITTADINI, DIFENDIAMOCI DA QUESTA LEGGE PER DIFENDERE IL NOSTRO FUTURO!
Coordinamento dei comitati di difesa delle valli del Metauro, Cesano e Candigliano
Buongiorno,
per motivi di studio sto cercando di fare una rassegna delle differenze nelle normative sulla via in alcune regioni, comprese le Marche.
Leggo qui il vostro parere in merito alla proposta di legge, purtroppo non ho trovato in questo sito una valutazione della legge una volta approvata, come legge 26 marzo 2012, n. 3.
Ad ogni modo, vi faccio delle domande in merito alle vostre osservazioni.
DISCORSO sulla distinzione tra Contributo istruttorio e determinazione
I Comuni rilasciano solo contributi istruttori, mentre l’Arpam e il Corpo forestale dello stato rilasciano determinazioni?
Che differenza c’è fra i due provvedimenti?
All’art. 25, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 viene detto che “Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni (e non contributi istruttori!) entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23, comma 1, ovvero nell’ambito della Conferenza dei servizi istruttoria (però qui sembra accostare in una stessa frase i termini istruttorio e determinazione – ? -) eventualmente indetta a tal fine dall’Autorità competente.”
E’ vero che è l’autorità procedente a rilasciare l’autorizzazione, ma in ogni caso penso che se un Comune o ogni altra parte interessata abbia manifestato parere contrario al progetto, il funzionario responsabile dell’autorizzazione dovrà tenerne conto, ad esempio con prescrizioni di adeguamenti a carico di chi realizza il progetto.
Certo il discorso è più delicato se si vuole impedire che il progetto venga approvato, come può essere il caso dell’impianto di rigassificazione di Falconara. Infatti la VIA prevede anche la predisposizione di misure di monitoraggio per controllare anche impatti imprevisti sull’ambiente dal progetto, ma una volta avviato la frittata è stata fatta. Oltretutto alcuni degli impatti di un tale tipo di impianto sarebbero nel lungo periodo e non facilmente rilevabili nell’immediato.
Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. Qual è lo svantaggio di inserirla all’interno della procedura di VIA? Forse che anche senza rilascio dell’autorizzazione paesaggistica il progetto possa essere approvato?
Anche in tal caso penso però che l’autorità competente debba imporre prescrizioni per la mitigazione dell’impatto.
Valutazione di impatto sanitario.
Che cos’è? E’ prevista da normativa nazionale o regionale?
La AIA o le indicazioni riportate nelle linee guida alla VIA non sono sufficienti per valutare l’impatto sanitario?
Non c’è nessuna autorità incaricata di valutare l’impatto sanitario? (non ho letto le linee guida…)
Assemblea pubblica
All’art. 10 si parla di un’assemblea pubblica per spiegare il progetto (eventualmente con progetto preliminare) e il suo possibile impatto ambientale. Tale assemblea precede la VIA e quindi anche la presentazione degli elaborati (progetto definitivo, SIA…). Questo non vuol dire che da lì in poi il pubblico interessato sia tagliato fuori dalla procedura di VIA. Infatti all’art. 13 viene indicato come chiunque possa presentare osservazioni e, ai commi 4 e 5, che si possa fare un’inchiesta pubblica per l’esame del SIA, con elaborazione di relazione finale. Per questa ragione la cosa mi preoccupa poco anzi lo ritengo lo strumento migliore che i cittadini e i comitati abbiano a disposizione per fare sentire la propria forza a livello provinciale o regionale (ovvero dell’autorità competente), prima di ricorrere alle vie legali.
Mi scuso se mi sono dilungato e vi ringrazio in anticipo per la risposta.
Davide